creativi e autoproduzione
APPROFONDIMENTO CON L’ESPERTO
Il regime forfettario che partirà nel 2015 presenta significative differenze con il regime dei minimi. Esprimere valutazioni circa la convenienza di tale regime rispetto al precedente risulta particolarmente difficile, perché presenta una maggiore rilevanza l’attività che il soggetto d’imposta svolge ai fini dell’inquadramento fiscale, e quindi dell’imposizione.
Un designer autoproduttore è sicuramente un soggetto che svolge un’attività complessa, nella quale talvolta è difficile caratterizzare l’attività come professionale o d’impresa, con le conseguenze non solo fiscali che ne derivano (ad esempio, iscrizione alla CCIAA e obblighi diversi per chi svolge attività d’impresa, in generale comunque adempimenti non necessari per chi svolge un’attività professionale); in questo articolo, per semplificazione ed esigenze di spazio, si assume che l’autoproduttore possa inquadrarsi come designer (quindi prenderemo in considerazione il codice ATECO 74.10.10). Il prossimo approfondimento riguarderà i codici ATECO e la loro rilevanza ai fini fiscali, onde consentire una migliore comprensione di quanto si sta qui soltanto accennando.
Il regime in oggetto, comunque, prevede le seguenti innovazioni:
– calcolo dell’imposta secondo un criterio forfetario, che per le attività professionali (codici che iniziano con 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 85, 86 e 87) prevede una soglia massima di reddito pari ad € 15.000 ed un’aliquota fissa del 67% da applicare ad esso, per ottenere l’imponibile soggetto ad aliquota del 15%;
– deducibilità dei soli oneri previdenziali;
– regime naturale per chi apre una nuova partita IVA (quindi non sarà necessaria nessuna scelta per rientrarvi, anche se sarà sempre possibile optare per il regime ordinario);
– nessuna scadenza temporale: fin quando si rimane nei limiti di reddito si può continuare ad usufruire delle stesse regole;
– agevolazioni per chi inizia una nuova attività: si sostanziano nell’eliminazione del minimo contributivo (vedi precedente approfondimento) previsto dall’INPS per il primo anno e i successivi due, rimanendo obbligatorio il solo contributo a percentuale sull’eccedente il massimale (che però per i professionisti evidentemente non si applicherà mai). Requisiti fondamentali per accedere a detta agevolazione sono: il non aver mai svolto attività professionale, artistica o d’impresa nei tre anni precedenti; non aver mai esercitato l’attività che si sta cominciando come lavoratore dipendente (escludendo l’attività di tirocinio, se prevista); se l’attività è acquistata da altro soggetto il reddito di quest’ultimo non deve superare i limiti previsti dal regime;
– rimangono alcune agevolazioni previste già per i minimi, come l’esenzione dall’obbligo di tenuta di alcuni libri contabili, la non applicazione dell’IVA, la non soggezione alle ritenute d’acconto, la mancata soggezione all’IRAP.
In massima sintesi e come esempio veloce, un designer che dichiarasse 15.000€ dovrebbe versare all’erario la seguente cifra:
15.000*67%=10.050*15%=1.507,50 €
Indipendentemente dagli oneri sostenuti per l’attività.