DESIGN ARTIGIANALE

creativi e autoproduzione

febbraio 2nd, 2015
MODELLI COMUNITARI

APPROFONDIMENTO SUI BREVETTI CON L’ESPERTO

Come anticipato nel precedente scritto, è opportuno soffermare ora la nostra attenzione sui cosiddetti “disegni e modelli comunitari“. Dalla stessa definizione ben si comprende che tali disegni e modelli costituiscono un titolo di protezione che ha valore su tutto il territorio comunitario, titolo che è stato creato dal Regolamento n. 6/02/CE, lasciando al Regolamento n. 2245/02/CE le modalità di esecuzione.

Il vantaggio di una registrazione di un disegno o modello comunitario è che questa avrà gli stessi effetti di una registrazione avvenuta nei singoli Stati.
La definizione si rinviene nell’art. 3 del primo dei citati regolamenti laddove è previsto che per disegno o modello debba intendersi “l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento”.
Per quanto concerne i requisiti di validità, essi sono i medesimi richiesti ai fini di una valida registrazione in ambito nazionale.
In particolare, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento 6/02/CE “un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale”, specificando al comma 2 che “il disegno o modello applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e dotato di carattere individuale soltanto se: a) la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest’ultimo, e b) le caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisiti di novità ed individualità”.
Quanto al requisito della novità l’art. 5 dispone, in particolare, che detta caratteristica ricorre quando “nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico”, specificando che per identici debbano intendersi i disegni o modelli le cui caratteristiche siano diverse per “dettagli irrilevanti”.
Anche per quanto riguarda l’efficacia temporale della registrazione la disciplina comunitaria ricalca quella nazionale, infatti è quinquennale e può essere prorogata fino ad un massimo di venticinque anni.
La normativa comunitaria distingue tra disegni o modelli oggetto o meno di una registrazione.
Infatti ai sensi dell’art. 19 il disegno o modello registrato “conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l’utilizzo ai terzi senza il suo consenso. Sono in particolare atti di utilizzazione…la fabbricazione, l’offerta, la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione o l’impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incappato o cui è applicato, ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti”; il disegno o modello comunitario non registrato, invece, “conferisce al titolare il diritto di vietare il diritto di vietare gli atti di cui al paragrafo 1 soltanto se l’utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un disegno o modello protetto”.
E’ bene evidenziare che la disciplina vigente in ambito comunitario consente anche che i disegni o modelli comunitari non oggetto di registrazione, ma che presentano i requisiti richiesti, vedano riconosciuta una qualche forma di protezione, infatti l’art. 11 dispone che “il disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla sezione 1 è protetto come disegno o modello comunitario non registrato per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità”.
Parte della dottrina, tuttavia, evidenzia che nel caso di un disegno o modello non registrato potrebbero emergere alcuni profili di criticità, ad esempio con particolare riferimento alla prova della divulgazione.
Da ultimo appare opportuno sottolineare che gode del diritto di priorità chiunque decida di depositare una domanda di disegno o modello comunitario, consistente nella facoltà di rivendicare entro sei mesi la priorità di un precedente deposito nazionale del medesimo disegno o modello.

Pietro Ilardi
Claudia Colacione

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