creativi e autoproduzione
APPROFONDIMENTO SUI BREVETTI CON L’ESPERTO
Nello scritto di questo mese, ci soffermeremo sul segno distintivo dei brevetti rappresentato dal marchio.
In primo luogo evidenziamo che per marchio si intende il segno idoneo a distinguere i vari prodotti e servizi tra quelli offerti da un imprenditore, consentendo ai consumatori di operare una scelta corretta e vantaggiosa sul mercato.
La normativa si rinviene nel c.d. Codice della Proprietà Industriale, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e nella disciplina specifica di cui al Codice Civile in materia di “Segni distintivi”, nel Capo dedicato al Marchio.
Tra le diverse funzioni che tale segno dovrebbe presentare, quella distintiva è considerata preminente: il marchio deve consentire al pubblico di riconoscere con facilità i prodotti ed i servizi provenienti da un certo imprenditore e di selezionare, in tal modo, tra i molti prodotti simili quello ritenuto comparativamente migliore.
Il marchio dovrebbe avere, altresì, una funzione di indicazione di provenienza del prodotto o del servizio da una fonte di produzione che garantisce nel tempo il mantenimento di identiche caratteristiche merceologiche.
Da ultimo, ma non per importanza, tale segno distintivo dovrebbe svolgere una funzione attrattiva volta a creare un legame suggestivo tra il prodotto o il servizio ed il consumatore.
Passando ora ai requisiti di validità del marchio, essi sono: la capacità distintiva o originalità, la novità, la verità e la liceità. La mancanza, anche solo di uno di essi, è considerata “impedimento alla registrazione (se interviene nel momento della registrazione) o motivo di nullità”.
L’originalità corrisponde alla sopra indicata funzione distintiva che il marchio deve svolgere. Essa è rappresentata dalle caratteristiche che il segno deve avere affinché sia idoneo ad evidenziare al consumatore una species di prodotto o servizio all’interno di una medesima categoria merceologica. Ben si comprende l’importanza di tale requisito se teniamo in considerazione che da essa dipende il grado di tutela del marchio e, di conseguenza, la sua forza. Tanto più un marchio sarà originale (e, quindi, distante dal prodotto e/o dal servizio) tanto più esso sarà considerato forte. Per tali ragioni i marchi puramente descrittivi del prodotto e/o del servizio sono considerati nulli per assenza del requisito dell’originalità.
Ai sensi dell’art. 12 del Codice della Proprietà Intellettuale la novità deve essere intesa come la diversità che il marchio deve presentare rispetto agli altri marchi ed ai segni distintivi, in particolare ai marchi ed ai segni distintivi eguali o simili sui quali un terzo soggetto abbia acquistato un diritto anteriore al deposito della domanda di registrazione del marchio di cui si tratta.
Il requisito della verità è espresso dall’art. 14 lett.b) ai sensi del quale non possono costituire valido marchio “i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi”.
Con riferimento al requisito della liceità la legge individua diverse ipotesi. In particolare, sono privi di tale requisito “i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume” (art. 14 lett.a), “gli stemmi e gli altri segni protetti da convenzioni internazionale” (art. 10, comma 1), “gli stemmi e gli altri segni che rivestano un interesse pubblico, a meno che l’autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione” (art. 10, comma 1).
Pietro Ilardi
Claudia Colacione