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aprile 2nd, 2015
LE INVENZIONI BREVETTUALI

APPROFONDIMENTO SUI BREVETTI CON L’ESPERTO

Nello scritto di questo mese, soffermeremo la nostra attenzione sulla categoria delle invenzioni brevettuali, più comunemente chiamati brevetti (il cui segno distintivo è il marchio).
La normativa di riferimento è contenuta nel Codice della Proprietà Industriale, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, (di seguito “CPI”) e nelle norme dettate dal Codice Civile in materia di “Invenzioni industriali”.

E’ bene, sin da ora, specificare che per invenzione industriale debba intendersi “la soluzione concreta nel campo della produzione economica, di un problema tecnico, per effetto della creazione di una mente umana, eccedente le normali conoscenze, in applicazione della tecnica contemporanea”.
All’interno di questa macrocategoria ritroviamo le invenzioni brevettuali, di cui ci occuperemo qui, i modelli di utilità, i modelli ed i disegni industriali, già oggetto dei nostri precedenti scritti.
Nelle normativa in vigore non si rinviene una definizione in termini espliciti di invenzione brevettuale la quale, sia in ambito nazionale sia in ambito comunitario ed internazionale, viene considerata “la soluzione originale di un problema tecnico”.
Il Codice Civile, art. 2585, fornisce, a titolo esemplificativo, un elenco di invenzioni brevettabili, tra le quali “un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l’applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali”.
Affinché le invenzioni industriali possano essere oggetto di tutela, e quindi di brevetto, è necessario che siano in possesso di determinati requisiti, i c.d. requisiti di validità: industrialità, novità, originalità e liceità.
Ai sensi dell’art. 49 CPI “un’invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola”; in sintesi l’industrialità è da intendersi quale “fabbricabilità industriale o utilizzabilità industriale”.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 CPI “un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica”. A riguardo, il comma 2 dell’art. 46 CPI si preoccupa di specificare che “lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data di deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo”.
Si tenga in considerazione che il requisito della novità non sussiste laddove vi siano fatti di anteriorità e/o predivulgazioni. Per fatti di anteriorità devono intendersi “tutte le conoscenze, brevettate o non brevettate, diffuse in qualunque modo in Italia o all’estero, anteriormente alla data della domanda di brevetto, a prescindere dal fatto che siano o meno note all’inventore”; la predivulgazione è rappresentata, invece, dalla “comunicazione, volontaria o meno, dell’invenzione da parte dell’inventore a soggetti terzi in data anteriore alla domanda di brevetto”.
Ai sensi dell’art. 48 CPI un’invenzione è originale “se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica”; secondo l’impostazione dottrinale più moderna, alla luce anche di quanto ritenuto in ambito comunitario ed internazionale, detto requisito si riscontra laddove l’invenzione si ponga ad una “distanza qualificata” dallo stato della tecnica.
Il requisito della liceità è stabilito, infine, nell’art. 50 CPI ai sensi del quale “non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all’ordine pubblico o al buon costume”.
Ci preme, qui, evidenziare che il soggetto che ha ottenuto un brevetto acquista il diritto esclusivo di utilizzazione dell’invenzione nel territorio dello Stato concedente per un certo periodo (in Italia, così come nella maggior parte degli altri Paesi, tale periodo è di venti anni).
Sempre nell’ambito della tutela del marchio garantita in tema di invenzioni brevettabili, rileviamo che il diritto ad essere riconosciuto come autore nasce con l’invenzione stessa ed è un diritto inalienabile ed intrasmissibile: grazie ad esso l’inventore gode del diritto di pretendere che il suo nome venga menzionato sul brevetto e di agire per il riconoscimento della paternità dell’invenzione.

Pietro Ilardi
Claudia Colacione

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