DESIGN ARTIGIANALE

creativi e autoproduzione

novembre 1st, 2014
LA NOTA OCCASIONALE

QUANDO È POSSIBILE USARLA

Per provare a fare un po’ di chiarezza abbiamo intervistato Amleto Soldani, salernitano, classe ’84 dottore in economia e figlio d’arte, che con il padre Alfonso Soldani, dottore commercialista classe ’49, si sta dedicando a queste problematiche nell’intento di dare un contributo concreto ai creativi che scelgono l’autoproduzione.

Nello specifico, considerata la grande quantità di designer autoproduttori che utilizzano lo strumento della nota occasionale in alternativa all’apertura di una partita iva, abbiamo chiesto ad Amleto Soldani cosa vuol dire occasionale: “prima di tutto che non c’è una reiterazione del compito; se l’autoproduttore produce un bene, un prodotto una sola volta, per farsi conoscere, per promuoversi, per cominciare un’attività, penso ad uno studente di una scuola di design, in questo caso l’autoproduttore potrà avvalersi della prestazione di lavoro autonomo occasionale perchè c’è l’occasionalità . Il secondo modo di intendere l’occasionalità è senz’altro l’ habitus, ovvero come l’autoproduttore si rivolge al terzo, se si rivolge come esperto di una certa tematica evidentemente fa decadere l’occasionalità, la destituisce di fondamento. Se fa pubblicità o ha un sito internet dove propone il lavoro e i prodotti che realizza, difficilmente potrà dargli un carattere occasionale.
Evidentemente questa analisi farà riflettere quanti usano lo strumento della nota occasionale, affinché possano considerare opportunamente come inquadrare il loro impegno. Infatti, se i requisiti non ci sono, si può incorrere in sanzioni che possono compromettere l’ambizione imprenditoriale del creativo che sceglie l’autoproduzione.
Invece, nel caso ci sia l’occasionalità e si può ricorrere a questo strumento, Amleto ci spiega quali sono gli obblighi di legge: “Se le fattispecie analizzate cadono al di fuori degli artt. 70 e 61 del 267/2003, non è ravvisabile alcun tipo di limite economico. L’unica disposizione normativa che si ravvisa al superamento dei 5.000€ euro è quella contenuta nella Legge 335/1995 art. 2 comma 26, dove si stabilisce che al superamento della soglia va versato alla Gestione Separata dell’INPS un contributo calcolato in percentuale sul reddito eccedente. La percentuale viene adeguata ogni anno; per l’anno 2014 essa è pari al 27.72%, se piena, e al 22% se ridotta. Tale limite è da calcolare in relazione all’anno solare, e non al singolo committente, pertanto appena viene superato lo si deve comunicare all’ultimo che provvederà secondo i termini di legge, come anche tutti i successivi.”

Amleto Soldani

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