DESIGN ARTIGIANALE

creativi e autoproduzione

dicembre 1st, 2014
MODELLO DI UTILITÀ

LA TUTELA DEI MODELLI INDUSTRIALI

Accanto ai brevetti per invenzione (che proteggono la soluzione nuova di un problema tecnico), il nostro sistema prevede un secondo tipo di tutela riservato ai c.d. Modelli Industriali, tra i quali sono ricompresi due tipi autonomi di creazioni: i Modelli di Utilità e i Modelli e Disegni.
La disciplina dei Modelli Industriali è contenuta, a livello nazionale, nel Codice Civile e, nel dettaglio, nel c.d. Codice della Proprietà Intellettuale.

Modelli di Utilità e Modelli e Disegni hanno in comune il solo fatto che hanno ad oggetto una forma, ovvero la forma nuova di un prodotto che possa essere industrializzato, seppur con funzioni ben distinte.
Nel caso dei Modelli di Utilità viene protetta, tramite il rilascio di un vero e proprio brevetto, la forma nuova di un prodotto industriale, idonea a conferire al prodotto stesso una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego (art. 82 C.p.i.). Viene quindi concessa protezione ad una vera e propria innovazione tecnologica. Per questo motivo risulta immediato l’accostamento alla tutela prevista per i brevetti per invenzione. Non a caso la specifica disciplina prevista per i Modelli di Utilità spesso rinvia alla disciplina generale in materia di invenzioni.
Non è semplice individuare una distinzione netta tra Modello di utilità ed Invenzione. Dottrina e Giurisprudenza si alternano tra un criterio c.d. quantitativo, che vede il Modello di Utilità come un’invenzione minore, e un c.d. criterio qualitativo, per il quale nel Modello di Utilità mancherebbe la soluzione nuova di un problema tecnico, agendo l’innovazione solo su aspetti marginali ed esecutivi di ciò che è già noto.
Personalmente ritengo più semplice definire il Modello di Utilità come una forma nuova ed originale attraverso la quale un prodotto noto acquisisce maggiore utilità. Rientra sicuramente nel concetto di Modello di Utilità quella forma nuova ed originale che migliora un prodotto esistente.
Come deducibile dalla norma, costituiscono requisiti essenziali di validità del brevetto per Modello di Utilità la novità (intesa come novità assoluta), l’originalità, ovvero la particolare efficacia o comodità funzionale del prodotto e, ovviamente, la liceità.
Il brevetto per Modello di Utilità ha efficacia dieci anni.
Come per le invenzioni industriali, ai Modelli di Utilità si applica la disciplina delle invenzioni del dipendente e quella della licenza obbligatoria.
E’ importante sapere che è possibile ottenere per un medesimo prodotto il rilascio contestuale di un brevetto per Modello di utilità ed una registrazione come Disegno e Modello.
Ciò può accadere quando una stessa forma svolge contemporaneamente sia funzioni di utilità che decorative, ovvero puramente estetiche.
Ovviamente nel mio prossimo scritto, ai fini di una maggiore chiarezza, sarà mia cura esaminare la disciplina riservata ai Modelli e Disegni.

Pietro Ilardi

Comments are closed.