creativi e autoproduzione
LA TUTELA DEI MODELLI INDUSTRIALI
Come anticipato nel precedente scritto, è opportuno soffermare ora la nostra attenzione sui cosiddetti disegni e modelli.
A livello nazionale i disegni e modelli trovano la loro puntuale nozione nell’art. 31 del Codice della Proprietà Intellettuale il quale stabilisce che possono essere oggetto di registrazione “l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento”.
Pertanto, in virtù della suesposta definizione, ben si comprende che ciò che il Legislatore ha voluto tutelare è l’aspetto esteriore di un prodotto.
Novità, carattere individuale e liceità costituiscono i requisiti necessari per accedere alla registrazione. Più precisamente un disegno o modello è nuovo se “nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest’ultima”. La norma precisa, poi, che “i disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti” (art. 32 C.P.I).
Quanto al requisito del carattere individuale, l’art. 33 C.P.I. stabilisce che il disegno o modello ne è in possesso “se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima”. La dottrina dominante ritiene che il carattere individuale debba essere inteso come carattere distintivo con riferimento al cosiddetto utilizzatore informato e non al consumatore medio.
Quanto all’ultimo dei requisiti richiesti, la liceità, come intuibile, non si può procedere con la registrazione se il disegno o modello sia contrario all’ordine pubblico o al buon costume; in ogni caso, l’art. 33 bis precisa che “il disegno o modello non può essere considerato contrario all’ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa”.
E’opportuno sottolineare che, ai sensi dell’art. 35 del citato Codice, anche le parti staccate di un prodotto più complesso sono registrabili come disegni e modelli; infatti “il disegno o modello applicato o incorporato nel componente di un prodotto complesso possiede i requisiti della novità e del carattere individuale soltanto: a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioè durante l’utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione; b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità ed individualità”.
La registrazione di un disegno e modello ha efficacia quinquennale e può essere prorogata fino ad un massimo di venticinque anni. La legge consente, altresì, il cosiddetto deposito plurimo per una molteplicità di disegni e modelli a condizione, però, che gli stessi debbano essere attuati o incorporati in prodotti appartenenti alla medesima classe merceologica.
Nei prossimi scritti affronteremo la tutela del design comunitario, registrato e di fatto, nonché della cosiddetta tutela d’autore.
Pietro Ilardi
Claudia Colacione