creativi e autoproduzione
APPROFONDIMENTO SUI BREVETTI CON L’ESPERTO
Nello scritto di questo mese ci soffermeremo sulle opere dell’architettura. Nell’ambito della disciplina sul diritto d’autore l’oggetto meritevole di tutela è rappresentato dalle opere dell’ingegno di carattere creativo “che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.
La legge, pur riconoscendoli come meritevoli di tutela, riserva una disciplina differenziata ai disegni ed alle opere dell’architettura (art. 2 legge sul diritto d’autore).
Il diritto d’autore fa sì che in capo all’autore sorgano due diritti: il diritto morale di paternità sull’opera o sul progetto realizzato ed il diritto di sfruttare economicamente l’opera.
Per quanto riguarda le opere dell’architettura, tuttavia, la disciplina del diritto di paternità subisce una deroga in peius.
In virtù dell’articolo 20, comma 2 della sopra citata legge “l’autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all’opera già realizzata.”
In altri termini, nel caso in cui risultasse necessario apportare delle modifiche all’opera, nel corso della sua realizzazione o successivamente, l’autore non vi si potrà opporre.
Tale disposizione sembrerebbe riferirsi alle sole opere dell’architettura.
Tuttavia, secondo l’orientamento della più recente dottrina, concernerebbe anche le opere del design.
E’ doveroso evidenziare che il requisito della necessità è condizione necessaria e sufficiente per eseguire le modifiche all’opera.
Tuttavia cosa debba intendersi come necessario rimane ancora controverso.
La dottrina maggioritaria ritiene che le modifiche necessarie siano solo quelle oggettive, imposte da ragioni tecniche, urbanistiche, ambientali e legali.
La giurisprudenza, al contrario, predilige una nozione più ampia di necessità, ivi comprese ragioni puramente economiche.
Il legislatore interviene con un’ulteriore deroga, in tal caso in meius, laddove all’opera sia riconosciuto un importante carattere artistico dalla competente autorità statale.
Infatti, in tal caso, sarà l’autore il soggetto tenuto allo studio ed all’attuazione delle modificazioni.
Da una parte tale previsione può essere considerata come uno strumento a presidio dell’originalità dell’opera e dell’espressione dell’architetto, dall’altra come una sorta di “sopruso” nei confronti di quest’ultimo, nel caso in cui non volesse apportar alcun tipo di modifica ad un’opera che, nella sua originale realizzazione, egli ritiene compiuta.
Ai fini di una maggiore chiarezza espositiva si tenga in considerazione che l’articolo 22 della citata legge prevede l’impossibilità per l’autore che abbia conosciuto ed accettato le modifiche alla propria opera di agire per impedire l’esecuzione delle stesse.
Tale impossibilità trova la sua ratio nel conflitto tra diritto d’autore e diritto di proprietà vantato dal terzo che intenda apportare le modifiche: il legislatore mostra il suo favore nei confronti di quest’ultimo, pur mitigandolo nel caso di sussistenza dell’importante carattere artistico.
Con particolare riferimento agli effetti prodotti dal riconoscimento dell’ importante carattere artistico va osservata la natura strettamente personale della tutela.
L’istanza volta al riconoscimento può, infatti, essere presentata esclusivamente su iniziativa privata dall’autore. Ciò comporta la non trasmissibilità agli eredi e/o a soggetti terzi delle facoltà di studio e di apporto delle modifiche all’opera.
Da ciò consegue che tale disposizione legislativa tutela solamente l’autore e solo indirettamente l’opera, la quale, una volta scomparso il suo autore, potrà essere liberamente modificata o addirittura distrutta ogni qualvolta si rendesse ipoteticamente ed astrattamente necessario l’apporto di tali modifiche.
Pietro Ilardi
Claudia Colacione
Antonio Cammalleri