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APPROFONDIMENTO SUI BREVETTI CON L’ESPERTO
Nel precedente articolo ci siamo soffermati sulla prima delle fattispecie tipizzate dall’articolo 2598 del codice civile, che disciplina le c.d. condotte di concorrenza confusoria.
La nostra legge vieta anche altre tipologie di condotte che possono essere compiute dagli “imprenditori” per arrecare un danno ingiusto ai loro concorrenti: sono le fattispecie di denigrazione ed appropriazione di pregi.
Per denigrazione si intende la diffusione di notizie ed apprezzamenti su prodotti e/o sull’attività di un concorrente, che siano idonei a determinarne il discredito.
Per discredito può essere intesa la buona reputazione di cui gode un’impresa, nonché i suoi prodotti o servizi, ragion per cui ogni notizia diffusa che sia effettivamente in grado di screditare l’attività di un’impresa è da considerarsi vietata.
Tuttavia, l’idoneità a determinare il discredito, così come indicata dal codice civile, non ha una portata restrittiva nell’individuazione delle condotte da considerarsi vietate.
Può infatti accadere che la diffusione di una notizia non sia in grado di ledere la reputazione di un’impresa in modo permanente, bensì sia idonea a screditare la stessa per un breve lasso di tempo, impedendo ad esempio la conclusione di un affare.
Va quindi osservato che anche un discredito che si esaurisca in un periodo ristretto deve sicuramente considerarsi sussumibile nel novero delle condotte proibite dall’art 2598 n° 2.
Per diffusione generalmente si intende la divulgazione di una notizia ad un numero indeterminato di persone, o quanto meno ad una pluralità di soggetti. Ciò nonostante, una comunicazione negativa ad una singola persona, quale un cliente, idonea ad arrecare un danno concorrenziale, può causare un danno uguale, se non addirittura maggiore della diffusione di una notizia ad una pluralità di persone, che magari non siano neanche dei concorrenti potenziali. Non vi è ancora certezza sulla possibilità di vietare quest’ultimo tipo di condotta, anche se appare plausibile la possibilità di un’applicazione analogica del divieto per la diffusione al pubblico di notizie screditanti.
L’aspetto tuttavia più interessante dell’interpretazione di questa norma é sicuramente il problema in merito alla verità o falsità delle notizie diffuse.
È fuor di dubbio che la diffusione di notizie false idonee a screditare un’impresa è vietata dalla norma esaminata. Ma nel caso in cui tali notizie siano veritiere si potrebbe eccepire l’assenza di illiceità di tale condotta, la quale non è necessariamente volta a screditare un concorrente, quanto piuttosto a fornire una corretta informazione. La stessa giurisprudenza riconosce ed ammette la liceità concorrenziale della diffusione di notizie vere, anche se queste possono effettivamente screditare un concorrente. L’altra condotta vietata dall’art 2598 n° 2 è la cosiddetta appropriazione di pregi, che consiste nell’appropriarsi di pregi dei prodotti o dell’impresa concorrente, ossia nell’attribuire alla propria impresa delle qualità o delle caratteristiche che sono in realtà spettanti ad imprese concorrenti.
Si fa quindi riferimento anche alle cosiddette condotte di agganciamento alla notorietà altrui, inteso come far credere al pubblico di avere le stesse caratteristiche possedute da altre imprese note, beneficiando quindi della notorietà di quest’ultime per avere maggior credito sul mercato.
Questo tipo di condotta parassitaria permette ad un’impresa di approfittare dell’altrui lavoro per risparmiare tempo e risorse per rendere noto il proprio prodotto al pubblico, ad esempio riproducendo il marchio dell’impresa concorrente preceduto dalla parola “tipo”, in modo da escluderne la confondibilità, ma attribuendone le stesse caratteristiche.
Altro caso tipico di appropriazione dei pregi è l’uso di tabelle comparative, in cui i propri prodotti sono presentati come equivalenti ad altri ben più noti.
Infine, l’apposizione ai propri prodotti di contrassegni di conformità del proprio prodotto a norme di garanzia di qualità è senza dubbio considerata come illecita appropriazione di pregi.
Pietro Ilardi
Antonio Cammalleri